Art. 29
Principi generali
In vigore dal 9 feb 2016
Principi generali
1. Le domande di partecipazione e le offerte non sono aperte prima della scadenza del termine per la presentazione. Le domande di partecipazione e le offerte sono aperte in presenza di almeno due membri del personale della BCE e l'apertura è verbalizzata. A meno che non sia diversamente specificato, i candidati e gli offerenti non possono partecipare all'apertura.
2. La BCE valuta tutte le offerte in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti all' dopo avere:
—
verificato il rispetto dei requisiti formali dell'offerta,
—
verificato l'idoneità degli offerenti ai sensi dell', e
—
valutato il soddisfacimento dei criteri di selezione ai sensi dell'.
3. La BCE aggiudica l'appalto all'offerente la cui offerta meglio soddisfa i criteri di aggiudicazione.
4. Il processo di valutazione e il suo esito sono documentati in una relazione di valutazione.
Storico versioni
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