Art. 3
In vigore dal 23 dic 2015
L'autorità francese competente autorizza la spedizione di pollame destinato alla macellazione immediata proveniente dalle aree situate nelle zone di sorveglianza elencate in conformità all', paragrafo 1, verso un macello designato, ubicato all'interno della zona di sorveglianza o dell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, purché tale spostamento sia effettuato:
a)
in un unico viaggio senza indebiti ritardi;
b)
in applicazione di severe misure di biosicurezza, comprendenti una rigorosa separazione dal pollame proveniente da altre regioni, nonché misure di pulizia e disinfezione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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