Art. 2

In vigore dal 23 dic 2015
1.   Fatte salve le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza conformemente all' della presente decisione, la Francia istituisce un'ulteriore zona soggetta a restrizioni in conformità all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, che comprende almeno le aree indicate quali ulteriore zona soggetta a restrizioni nell'allegato della presente decisione. 2.   La Francia garantisce che, dalle aree indicate nell'allegato, non sono spedite partite di pollame vivo, pollame pronto per la deposizione di uova, pulcini di un giorno e uova da cova. 3.   In deroga al paragrafo 2, l'autorità francese competente può autorizzare la spedizione di partite di pulcini di un giorno dalle aree indicate nell'allegato, situate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza istituite, verso aziende ubicate all'interno di tale Stato membro o verso altri Stati membri o paesi terzi, purché: a) siano nati da uova da cova provenienti da aziende avicole situate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza; b) l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che tali uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o con pulcini di un giorno provenienti da allevamenti avicoli situati all'interno delle zone di protezione e sorveglianza istituite e quindi caratterizzati da un diverso status sanitario; c) l'autorità competente dello Stato membro o del paese terzo di destinazione sia stata preventivamente informata per iscritto e abbia acconsentito ad accettare le partite di pulcini di un giorno e a notificare all'autorità francese competente la data di arrivo delle partite nell'azienda di destinazione situata nel suo territorio. 4.   In deroga al paragrafo 2, l'autorità francese competente può autorizzare la spedizione di partite di uova da cova dalle aree indicate nell'allegato, situate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza istituite, verso incubatoi ubicati all'interno di tale Stato membro, di altri Stati membri o di paesi terzi, purché siano raccolte da aziende che il giorno della raccolta si trovavano nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni indicata nell'allegato e nelle quali abbiano avuto risultato negativo gli esami effettuati sul pollame nel quadro di una ricerca sierologica per l'influenza aviaria in grado di accertare una prevalenza del 5 % di tale malattia, con un livello di confidenza almeno del 95 %, e sia assicurata la tracciabilità delle uova. 5.   La Francia provvede affinché sui certificati veterinari previsti nell'allegato IV della direttiva 2009/158/CE, che accompagnano le partite di cui al paragrafo 2 del presente articolo, da spedire verso altri Stati membri, sia indicata la seguente dicitura: «La partita è conforme alle prescrizioni zoosanitarie specificate nella decisione di esecuzione (UE) 2015/2460 della Commissione (*1). (*1)   GU L 339 del 24.12.2015, pag. 52 »."
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