Art. 1
In vigore dal 23 dic 2015
1. La Francia istituisce le zone di protezione e sorveglianza in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE e
a)
pubblica gli elenchi delle zone di protezione e sorveglianza in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE («gli elenchi»).
b)
La Francia garantisce che gli elenchi siano tenuti aggiornati e fornisce immediatamente eventuali aggiornamenti alla Commissione, agli altri Stati membri e al pubblico.
2. La Commissione pubblica gli elenchi sul proprio sito web solo a titolo informativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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