Art. 1

In vigore dal 23 dic 2015
1.   La Francia istituisce le zone di protezione e sorveglianza in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE e a) pubblica gli elenchi delle zone di protezione e sorveglianza in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE («gli elenchi»). b) La Francia garantisce che gli elenchi siano tenuti aggiornati e fornisce immediatamente eventuali aggiornamenti alla Commissione, agli altri Stati membri e al pubblico. 2.   La Commissione pubblica gli elenchi sul proprio sito web solo a titolo informativo.
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