Art. 3
Partecipazione delle autorità competenti in relazione al PKI-SEBC
In vigore dal 11 dic 2015
Partecipazione delle autorità competenti in relazione al PKI-SEBC
1. Un'autorità competente può decidere di utilizzare i servizi del PKI-SEBC per accedere e utilizzare le applicazioni, i sistemi, le piattaforme e i servizi informatici dell'MVU e/o operare a tale scopo in veste di ente di registrazione per i propri utenti interni e per utenti terzi, alle stesse condizioni previste per le banche centrali dell'Eurosistema.
2. L'autorità competente partecipante è assoggettata agli obblighi imposti dagli articoli 6, 7 e 12 della Decisione BCE/2013/1 e presenta al Consiglio direttivo una dichiarazione con la quale conferma la propria partecipazione e ottemperanza agli obblighi stabiliti nell'accordo tra il livello 2 e il livello 3 di cui all', paragrafo 2, di tale Decisione.
Storico versioni
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