Art. 1
Definizioni
In vigore dal 11 dic 2015
Definizioni
Ai fini della presente decisione:
1.
per «autorità nazionale competente» (ANC) si intende un'autorità nazionale designata da uno Stato membro partecipante ai sensi dell', paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013; Tale definizione fa salve le disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono taluni compiti di vigilanza a una banca centrale nazionale (BCN) non designata come ANC. In relazione a tali disposizioni, ogni riferimento nella presente decisione ad una ANC va altresì inteso come riferimento alla BCN, relativamente ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti;
2.
per «autorità competente» si intende un'ANC o la BCE;
3.
i termini «applicazioni, sistemi, piattaforme e servizi informatici del SEBC e dell'Eurosistema», «certificato» o «certificato elettronico», «ente certificatore del PKI-SEBC», «ente di registrazione», «utente», «banche centrali dell'Eurosistema» e «altri destinatari del servizio di certificazione» hanno il medesimo significato di cui all' della Decisione BCE/2013/1.
4.
per «applicazioni, sistemi, piattaforme e servizi informatici dell'MVU» si intendono applicazioni, sistemi, piattaforme e servizi informatici utilizzati per l'assolvimento dei compiti della BCE e delle ANC ai sensi del Regolamento (EU) n. 1024/2013.
5.
per «disciplina del SEBC/MVU in materia di accreditamento dei certificati» si intendono i criteri stabiliti dal comitato per le tecnologie informatiche del SEBC per identificare gli enti certificatori, sia all'interno che all'esterno del SEBC, che sono riconosciuti con riguardo alle applicazioni, ai sistemi, alle piattaforme e ai servizi informatici del SEBC e dell'Eurosistema nonché alle applicazioni, ai sistemi, alle piattaforme e ai servizi informatici dell'MVU.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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