Art. 2
Utilizzo e accesso ad applicazioni, sistemi, piattaforme e servizi informatici dell'MVU
In vigore dal 11 dic 2015
Utilizzo e accesso ad applicazioni, sistemi, piattaforme e servizi informatici dell'MVU
1. Le applicazioni, i sistemi, le piattaforme e i servizi informatici dell'MVU di criticità media o al di sopra della media sono accessibili e utilizzabili solo se un utente è stato autenticato mediante un certificato elettronico emesso e gestito da un ente certificatore accreditato conformemente alla disciplina del SEBC/MVU in materia di accreditamento dei certificati, incluso l'ente certificatore del PKI-SEBC.
2. L'ente certificatore del PKI-SEBC emette certificati elettronici e offre altri servizi di certificazione alle autorità competenti che partecipano al PKI-SEBC ai sensi dell' per i loro titolari di certificati e i titolari di certificati di terzi che lavorano con esse, per permettere loro di accedere e utilizzare in maniera sicura le applicazioni, i sistemi, le piattaforme e i servizi informatici dell'MVU.
3. Gli altri destinatari del servizio di certificazione possono fare affidamento su tali certificati alle condizioni stabilite dall'articolo 8 della Decisione BCE/2013/1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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