Art. 10
Sostegno finanziario
In vigore dal 22 set 2015
Sostegno finanziario
1. Per ciascuna persona ricollocata a norma della presente decisione
a)
lo Stato membro di ricollocazione riceve la somma forfettaria di 6 000 EUR;
b)
l'Italia o la Grecia ricevono la somma forfettaria di almeno 500 EUR.
2. Tale sostegno finanziario è attuato applicando le procedure di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014. In deroga alle modalità di prefinanziamento di cui al suddetto regolamento, gli Stati membri ricevono nel 2016 un importo a titolo di prefinanziamento pari al 50 % del totale della loro quota a norma della presente decisione.
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