Art. 11
Cooperazione con gli Stati associati
In vigore dal 22 set 2015
Cooperazione con gli Stati associati
1. Con l'assistenza della Commissione, possono essere concluse intese bilaterali tra Italia e, rispettivamente, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, e tra Grecia e, rispettivamente, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, per la ricollocazione dei richiedenti dal territorio dell'Italia e della Grecia nel territorio di questi ultimi Stati. Tali intese tengono debitamente conto degli elementi essenziali della presente decisione, in particolare quelli relativi alla procedura di ricollocazione e ai diritti e agli obblighi dei richiedenti.
2. In caso di conclusione di tali intese bilaterali, l'Italia o la Grecia notificano al Consiglio e alla Commissione il numero di richiedenti che devono essere ricollocati negli Stati associati. Il Consiglio adatta di conseguenza, su proposta della Commissione, le quote degli Stati membri riducendole in proporzione.
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