Art. 8

Misure complementari a carico dell'Italia e della Grecia

In vigore dal 22 set 2015
Misure complementari a carico dell'Italia e della Grecia 1.   L'Italia e la Grecia, considerati gli obblighi di cui all', paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/1523, notificano al Consiglio e alla Commissione, entro il 26 ottobre 2015, una tabella di marcia aggiornata che tenga conto della necessità di garantire l'adeguata attuazione della presente decisione. 2.   Nel caso in cui la presente decisione sia modificata a vantaggio di un altro Stato membro ai sensi dell', paragrafo 2, e dell', paragrafo 3, alla data dell'entrata in vigore della pertinente decisione di esecuzione tale Stato membro presenta al Consiglio e alla Commissione una tabella di marcia che comprenda misure adeguate nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio, dirette a migliorare la capacità, la qualità e l'efficacia dei suoi sistemi in questi settori e misure che garantiscano l'adeguata attuazione della presente decisione. Detto Stato membro deve attuare pienamente tale tabella di marcia. 3.   Qualora l'Italia o la Grecia non rispettino gli obblighi di cui al paragrafo 1, la Commissione può decidere, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di esporre le proprie opinioni, di sospendere l'applicazione della presente decisione nei confronti di detto Stato membro per un periodo massimo di tre mesi. La Commissione può decidere di prorogare la sospensione una volta sola per un ulteriore periodo di massimo tre mesi. Tale sospensione non incide sui trasferimenti di richiedenti che sono pendenti a seguito dell'approvazione dello Stato membro di ricollocazione a norma dell', paragrafo 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:1601:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo