Art. 5

Misure minime di lotta per il contenimento delle malattie elencate e condizioni minime da soddisfare per la revoca delle misure di contenimento in Stati membri, o loro zone o compartimenti, non dichiarati indenni dalle malattie elencate

In vigore dal 11 set 2015
Misure minime di lotta per il contenimento delle malattie elencate e condizioni minime da soddisfare per la revoca delle misure di contenimento in Stati membri, o loro zone o compartimenti, non dichiarati indenni dalle malattie elencate Gli Stati membri garantiscono il rispetto delle misure minime di lotta e delle condizioni minime per la revoca delle misure di contenimento di cui all'allegato I quando vengono applicate misure di lotta o vengono revocate misure di contenimento di una o più malattie elencate in uno Stato membro o in una sua zona o un suo compartimento non dichiarato indenne da tali malattie elencate.
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