Art. 4
Prescrizioni minime in materia di metodi diagnostici e procedure specifiche
In vigore dal 11 set 2015
Prescrizioni minime in materia di metodi diagnostici e procedure specifiche
Gli Stati membri garantiscono il rispetto dei metodi di controllo di cui all'allegato I e degli specifici metodi diagnostici e procedure particolareggiate di cui all'allegato II quando si effettuano esami di laboratorio allo scopo di confermare o escludere la presenza di una malattia elencata.
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