Art. 3
Prescrizioni minime in materia di programmi di eradicazione e di sorveglianza
In vigore dal 11 set 2015
Prescrizioni minime in materia di programmi di eradicazione e di sorveglianza
Gli Stati membri garantiscono il rispetto delle norme in materia di programmi di eradicazione e di sorveglianza, di zone cuscinetto, di metodi di campionamento e diagnostici di cui all'allegato I, nonché degli specifici metodi e procedure particolareggiate di cui all'allegato II, ai fini della dichiarazione, revoca o ripristino dello status di indenne, da una o più malattie elencate, di uno Stato membro o una sua zona o un suo compartimento.
Storico versioni
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