Art. 3

Composizione

In vigore dal 11 mag 2015
Composizione 1.   Ciascuno Stato membro e la Commissione nominano due membri titolari del comitato. Possono del pari nominare due membri supplenti. 2.   Gli Stati membri e la Commissione si adoperano con ogni mezzo per raggiungere un equilibrio di genere nella composizione del comitato.
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