Art. 2

Compiti

In vigore dal 11 mag 2015
Compiti 1.   I compiti del comitato sono i seguenti: a) seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nell'Unione; b) promuovere gli scambi di informazioni, di esperienze e di buone prassi fra gli Stati membri e con la Commissione; c) fatto salvo l'articolo 240 del trattato, redigere relazioni, esprimere pareri o intraprendere altre attività nei settori di sua competenza, su richiesta del Consiglio o della Commissione oppure di propria iniziativa. 2.   Ai fini del paragrafo 1, il comitato si adopera, in particolare, per: a) valersi del metodo di coordinamento aperto, anche applicando strumenti di controllo concordati congiuntamente e attuando meccanismi di valutazione stabiliti di comune accordo nell'attuazione degli obiettivi comuni concordati dal Consiglio; b) contribuire a tutti gli aspetti del semestre europeo nella sua sfera di competenza e riferire al Consiglio al riguardo; c) lavorare, per quanto opportuno, in cooperazione con altri organi e comitati pertinenti, che trattano questioni di politica sociale ed economica, quali il comitato per l'occupazione, il comitato economico e finanziario, il comitato di politica economica e il gruppo «Sanità pubblica» a livello di alti funzionari. 3.   Ogni anno, il comitato adotta un programma di lavoro, tenendo conto delle priorità strategiche del Consiglio e della Commissione. Il programma di lavoro è trasmesso al Consiglio. 4.   Nell'adempimento del proprio mandato, il comitato coopera con le parti sociali. In tale contesto, stabilisce contatti con le parti sociali rappresentate al vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione istituito dalla decisione 2003/174/CE del Consiglio (6). Il comitato stabilisce contatti appropriati con le organizzazioni non governative operanti nel settore sociale, tenendo conto dei ruoli e delle responsabilità rispettivi nel campo della protezione sociale. Anche il Parlamento europeo è informato delle attività del comitato. 5.   Il comitato può far ricorso ad esperti esterni qualora ciò risulti necessario per lo svolgimento dei suoi lavori. 6.   Il comitato stabilisce contatti con rappresentanti dei paesi candidati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:773:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Compiti (Art. 2 Decisione (UE) 2015/773) — Testo vigente | Portale Normativo