Art. 5
Gruppi di lavoro
In vigore dal 11 mag 2015
Gruppi di lavoro
1. Il comitato può commissionare lo studio di questioni specifiche ai propri membri supplenti oppure può istituire a tal fine gruppi di lavoro. La presidenza di tale gruppo di lavoro è assunta da uno dei vicepresidenti del comitato, da un membro titolare o da un membro supplente del comitato, da un funzionario della Commissione o da un membro del gruppo di lavoro stesso nominato dal comitato.
2. La Commissione fornisce ai gruppi di lavoro il sostegno analitico e organizzativo adeguato.
3. I gruppi di lavoro possono far ricorso all'aiuto di esperti.
4. Il comitato può parimenti istituire con altri comitati o organi gruppi di lavoro congiunti, la cui istituzione e le cui norme di funzionamento sono determinate congiuntamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:773:oj#art-5