Art. 4

In vigore dal 8 mag 2015
Entro nove mesi dalla data di notifica gli Stati membri presentano una relazione sull'applicazione della presente decisione. Gli Stati membri monitorano l'uso della banda di frequenza 1 452-1 492 MHz e, su richiesta o di propria iniziativa, riferiscono i dati rilevati alla Commissione, al fine di consentire il tempestivo riesame della presente decisione, se del caso.
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