Art. 3
In vigore dal 8 mag 2015
Gli Stati membri non sono vincolati dagli obblighi di cui all' nelle zone geografiche in cui il coordinamento con i paesi terzi rende necessario discostarsi dai parametri stabiliti nell'allegato. Essi si prefiggono di ridurre al minimo la durata e la portata geografica di tale scostamento.
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