Art. 2

In vigore dal 8 mag 2015
1.   Entro sei mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, gli Stati membri designano e rendono disponibile, su base non esclusiva, la banda 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato. 2.   Gli Stati membri si accertano che i sistemi terrestri di cui al paragrafo 1 offrano una protezione adeguata: a) ai sistemi nelle bande adiacenti e b) ai sistemi di trasmissione terrestre che funzionano nella banda di frequenza 1 452-1 479,5 MHz in virtù di un'autorizzazione valida il giorno della notifica della presente decisione o del successivo rinnovo di tale autorizzazione, conformemente ai parametri fissati dall'Accordo speciale di Maastricht del 2002, modificato nel 2007. 3.   Gli Stati membri agevolano la conclusione di accordi di coordinamento transfrontaliero allo scopo di permettere il funzionamento dei sistemi di cui al paragrafo 1, tenendo conto dei diritti e delle procedure regolamentari esistenti nonché dei pertinenti accordi internazionali.
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