Art. 5

In vigore dal 23 mar 2015
1.   Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Grecia trasmette le seguenti informazioni: a) l'importo totale (principale e interessi per il recupero) da recuperare presso PCT e la sua società controllante Cosco; b) la descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; c) i documenti che dimostrano che è stato ordinato a PCT e alla società controllante Cosco di rimborsare gli aiuti. 2.   La Grecia informa la Commissione dei progressi compiuti in relazione alle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti di cui all'. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Ess fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:1827:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo