Art. 3

In vigore dal 23 mar 2015
1.   La Grecia deve recuperare gli aiuti incompatibili di cui all' da PCT e dalla sua società controllante, Cosco. 2.   Le somme da recuperare devono essere fruttifere di interessi dalla data in cui sono state messe a disposizione del beneficiario fino al loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e del regolamento (CE) n. 271/2008 che modifica tale regolamento. 4.   La Grecia sopprime ogni disposizione che consente il proseguimento delle misure di cui all' a decorrere dalla data di adozione della presente decisione. 5.   La Grecia annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti di cui all' a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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