Art. 1

In vigore dal 23 mar 2015
Le seguenti misure di aiuto di Stato a favore di Piraeus Container Terminal SA e del suo creditore, Cosco, illegittimamente messe a punto dalla Grecia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno: 1) esenzione dall'imposta sul reddito per gli interessi maturati fino alla data di inizio delle attività del molo III; 2) diritto al rimborso del credito IVA, indipendentemente dalla fase di completamento dell'oggetto del contratto; definizione della nozione di «bene d'investimento» ai fini delle norme sull'IVA; diritto agli interessi arretrati a partire dal primo giorno successivo al 60o giorno seguente alla domanda di rimborso IVA; 3) riporto delle perdite senza limitazione temporale; 4) scelta tra tre metodi di ammortamento per quanto concerne le spese d'investimento della ricostruzione del molo II e della costruzione del molo III; 5) esenzione dalle imposte di registro sui contratti di credito e sugli eventuali accordi accessori per il finanziamento del progetto; 6) esenzione da tasse, imposte di registro, contributi e altri diritti a favore dello Stato o di terzi sui contratti tra i creditori degli accordi di prestito, in virtù dei quali vengono trasferiti gli obblighi e i diritti che ne derivano; 7) esenzione dalle imposte di registro per ogni eventuale compenso versato da PPA a PCT nell'ambito del contratto di concessione, che esula dall'ambito di applicazione del codice IVA; 8) tutela di cui al regime di protezione speciale per gli investimenti esteri.
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