Art. 17
Requisiti e misure di sicurezza materiale
In vigore dal 13 mar 2015
Requisiti e misure di sicurezza materiale
1. Le misure di sicurezza materiale sono selezionate in base a una valutazione della minaccia effettuata dall'autorità di sicurezza della Commissione, ove opportuno consultando altri servizi della Commissione, altre istituzioni, agenzie od organi dell'Unione e/o le autorità competenti degli Stati membri. La Commissione applica una procedura di gestione del rischio per proteggere le ICUE nei propri locali al fine di garantire un livello di protezione materiale corrispondente alla valutazione del rischio. La procedura di gestione del rischio tiene conto di tutti gli elementi pertinenti, in particolare:
a)
del livello di classifica delle ICUE;
b)
della forma e del volume delle ICUE, tenendo conto che considerevoli quantitativi o compilazioni di ICUE possono richiedere l'applicazione di misure di protezione più rigorose;
c)
dell'ambiente circostante e della struttura degli edifici o delle zone in cui sono conservate ICUE; e
d)
della valutazione della minaccia rappresentata da servizi di intelligence che prendono di mira l'Unione, le sue istituzioni, organi o agenzie, o gli Stati membri e da atti di sabotaggio, terrorismo e altri atti sovversivi o criminali.
2. L'autorità di sicurezza della Commissione, nell'applicare il concetto di difesa in profondità, stabilisce l'idonea combinazione di misure di sicurezza materiale da attuare. A tale scopo, l'autorità di sicurezza della Commissione sviluppa standard, norme e criteri minimi stabiliti nelle norme di attuazione.
3. L'autorità di sicurezza della Commissione è autorizzata a effettuare ispezioni all'entrata e all'uscita come deterrente all'introduzione non autorizzata di materiale o alla sottrazione non autorizzata di ICUE da locali o edifici.
4. Quando le ICUE sono a rischio di sguardi indiscreti, anche accidentalmente, i servizi della Commissione coinvolti adottano le misure appropriate, come stabilito dall'autorità di sicurezza della Commissione, per combattere questo rischio.
5. Per le nuove strutture sono definiti requisiti di sicurezza materiale e relative specifiche funzionali di concerto con l'autorità di sicurezza della Commissione nell'ambito della pianificazione e della concezione delle strutture. Per le strutture esistenti, i requisiti di sicurezza materiale si applicano conformemente agli standard, alle norme e ai criteri minimi stabiliti nelle norme di attuazione.
Storico versioni
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