Art. 18

Attrezzature per la protezione materiale delle ICUE

In vigore dal 13 mar 2015
Attrezzature per la protezione materiale delle ICUE 1.   Per la protezione materiale delle ICUE si stabiliscono due tipi di zona oggetto di protezione materiale: a) zone amministrative; e b) zone protette (comprese le zone protette tecnicamente). 2.   L'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione stabilisce che una zona soddisfa i requisiti per essere designata zona amministrativa, zona protetta o zona protetta tecnicamente. 3.   Per le zone amministrative: a) è stabilito un perimetro chiaramente delimitato che permette l'ispezione delle persone e, se possibile, dei veicoli; b) l'accesso senza scorta è consentito solo alle persone debitamente autorizzate dall'autorità di sicurezza della Commissione o da un'altra autorità competente; e c) tutte le altre persone sono scortate in ogni momento o sottoposte a controlli equivalenti. 4.   Per le zone protette: a) è stabilito un perimetro chiaramente delimitato e protetto attraverso cui sono controllati tutti gli ingressi e le uscite per mezzo di un lasciapassare o di un sistema di riconoscimento personale; b) l'accesso senza scorta è consentito solo alle persone in possesso di un nulla osta di sicurezza ed espressamente autorizzate a entrare nella zona in base alla loro necessità di conoscere; c) tutte le altre persone sono scortate in ogni momento o sottoposte a controlli equivalenti. 5.   Se l'ingresso in una zona protetta costituisce, a tutti i fini pratici, un accesso diretto alle informazioni classificate ivi conservate, si applicano i seguenti requisiti supplementari: a) il livello più elevato di classifica di sicurezza delle informazioni normalmente conservate nella zona è chiaramente indicato; b) tutti i visitatori richiedono un'autorizzazione specifica ad entrare nella zona, sono scortati in ogni momento e sono in possesso del nulla osta di sicurezza adatto, a meno che non siano presi provvedimenti intesi a garantire che non sia possibile alcun accesso alle ICUE. 6.   Le zone protette che vengono protette dall'ascolto indiscreto sono designate zone protette tecnicamente. Si applicano i seguenti requisiti supplementari: a) tali zone sono dotate di sistemi di rilevamento delle intrusioni (IDS), chiuse a chiave se non occupate e sorvegliate se occupate. Le chiavi sono gestite conformemente all'; b) tutte le persone o tutto il materiale che accedono a tali zone sono soggetti a controllo; c) tali zone sono regolarmente soggette a ispezioni materiali e/o tecniche da parte dell'autorità di sicurezza della Commissione. Dette ispezioni sono inoltre effettuate dopo qualsiasi ingresso non autorizzato, effettivo o sospettato; e d) tali zone sono prive di linee di comunicazione, telefoni o altri dispositivi di comunicazione ed attrezzature elettriche o elettroniche non autorizzati. 7.   Nonostante il paragrafo 6, lettera d), prima di essere usati in zone in cui si svolgono riunioni o attività che implicano informazioni classificate di livello SECRET UE/EU SECRET o superiore, e laddove la minaccia alle ICUE sia valutata alta, tutti i dispositivi di comunicazione e tutte le attrezzature elettriche o elettroniche sono preventivamente esaminati dall'autorità di sicurezza della Commissione al fine di garantire che nessuna informazione intelligibile sia trasmessa inavvertitamente o illegalmente da tali attrezzature all'esterno del perimetro della zona protetta. 8.   Ove opportuno, le zone protette non occupate da personale in servizio 24 ore su 24 sono ispezionate al termine del normale orario di lavoro e a intervalli casuali al di fuori del normale orario di lavoro, tranne nel caso in cui vi sia installato un IDS. 9.   Le zone protette e le zone protette tecnicamente possono essere istituite in via temporanea in una zona amministrativa per una riunione classificata o per altri motivi analoghi. 10.   Il responsabile locale della sicurezza del servizio della Commissione interessato elabora procedure operative di sicurezza per tutte le aree protette di cui è responsabile che stabiliscono, conformemente alle disposizioni della presente decisione e delle sue norme di attuazione: a) il livello delle ICUE che possono essere trattate e conservate nella zona; b) le misure di sorveglianza e di protezione che devono essere applicate; c) le persone autorizzate ad accedere senza scorta alla zona in virtù della loro necessità di conoscere e della loro autorizzazione di sicurezza; d) ove opportuno, le procedure relative alle scorte o alla protezione delle ICUE quando si autorizza l'accesso di altre persone alla zona; e) ogni altra misura e procedura pertinente. 11.   Nelle zone protette sono costruite camere blindate. Le pareti, il pavimento, il soffitto, le finestre e le porte provviste di serratura sono approvati dall'autorità di sicurezza della Commissione e offrono una protezione equivalente a quella di un contenitore di sicurezza approvato per la conservazione di ICUE dello stesso livello di classifica.
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Attrezzature per la protezione materiale delle ICUE (Art. 18 Decisione (UE) 2015/444) — Testo vigente | Portale Normativo