Art. 16
Principi di base
In vigore dal 13 mar 2015
Principi di base
1. Le misure di sicurezza materiale sono intese a impedire a intrusi l'ingresso fraudolento o con la forza, a scoraggiare, ostacolare e scoprire azioni non autorizzate e a consentire la segregazione del personale per quanto riguarda il loro accesso alle ICUE in base al principio della necessità di conoscere. Tali misure devono essere determinate in base a una procedura di gestione del rischio in conformità alla presente decisione e alle sue norme di attuazione.
2. In particolare, le misure di sicurezza materiale sono intese ad evitare l'accesso non autorizzato alle ICUE:
a)
assicurando che le ICUE siano trattate e conservate in modo adeguato;
b)
consentendo la segregazione del personale per quanto riguarda l'accesso alle ICUE in base alla loro necessità di conoscere e, in caso, alle loro autorizzazioni di sicurezza;
c)
scoraggiando, ostacolando e scoprendo azioni non autorizzate; e
d)
impedendo o ritardando l'ingresso fraudolento o con la forza di intrusi.
3. Le misure di sicurezza materiale sono attuate per tutti i locali, gli edifici, gli uffici, le stanze o altre zone in cui le ICUE sono trattate o conservate, comprese le zone che contengono i sistemi di comunicazione e informazione definiti al capo 5.
4. Le zone in cui sono conservate ICUE classificate di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore sono costituite come zone protette conformemente al presente capo e approvate dall'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione.
5. Per proteggere le ICUE di livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o superiore si usano solo attrezzature o dispositivi approvati dall'autorità di sicurezza della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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