Art. 8
Misure di sicurezza concernenti la sicurezza fisica e le risorse
In vigore dal 13 mar 2015
Misure di sicurezza concernenti la sicurezza fisica e le risorse
1. La sicurezza delle risorse è garantita dall'applicazione di opportune misure di protezione fisica e tecnica e delle procedure corrispondenti, di seguito «misure di sicurezza fisica» che costituiscono un sistema multistrato.
2. A norma del presente articolo si possono adottare misure intese alla protezione delle persone e delle informazioni nella Commissione, nonché delle risorse.
3. La sicurezza fisica ha i seguenti obiettivi:
—
prevenire atti di violenza diretti a membri della Commissione o a persone che rientrano nel campo d'applicazione della presente decisione;
—
prevenire lo spionaggio e l'ascolto indiscreto di informazioni sensibili o classificate;
—
prevenire il furto, gli atti di vandalismo, sabotaggio o altre azioni violente intese a danneggiare o distruggere edifici e risorse della Commissione;
—
rendere possibile l'indagine sugli incidenti in materia di sicurezza anche tramite controlli dei registri di entrata e di uscita, videosorveglianza, registrazioni telefoniche e dati analoghi di cui all', paragrafo 2 di seguito e altre fonti d'informazione.
4. La sicurezza fisica comprende:
—
una politica d'accesso applicabile alle persone e ai veicoli che devono accedere ai locali della Commissione, comprese le aree di parcheggio;
—
un sistema di controllo dell'accesso che comprende guardie, attrezzature e misure tecniche, sistemi d'informazione o una combinazione dei suddetti elementi.
5. Per garantire la sicurezza fisica, si può procedere come segue:
—
registrare l'entrata e l'uscita dai locali della Commissione di persone, veicoli, beni e attrezzature;
—
controllare l'identità nei locali;
—
ispezionare veicoli, beni e attrezzature con mezzi visivi o tecnici;
—
impedire a persone, veicoli e beni non autorizzati di accedere ai locali della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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