Art. 8 · Misure di sicurezza concernenti la sicurezza fisica e le risorse

Art. 8

Misure di sicurezza concernenti la sicurezza fisica e le risorse

In vigore dal 13 mar 2015
Misure di sicurezza concernenti la sicurezza fisica e le risorse 1.   La sicurezza delle risorse è garantita dall'applicazione di opportune misure di protezione fisica e tecnica e delle procedure corrispondenti, di seguito «misure di sicurezza fisica» che costituiscono un sistema multistrato. 2.   A norma del presente articolo si possono adottare misure intese alla protezione delle persone e delle informazioni nella Commissione, nonché delle risorse. 3.   La sicurezza fisica ha i seguenti obiettivi: — prevenire atti di violenza diretti a membri della Commissione o a persone che rientrano nel campo d'applicazione della presente decisione; — prevenire lo spionaggio e l'ascolto indiscreto di informazioni sensibili o classificate; — prevenire il furto, gli atti di vandalismo, sabotaggio o altre azioni violente intese a danneggiare o distruggere edifici e risorse della Commissione; — rendere possibile l'indagine sugli incidenti in materia di sicurezza anche tramite controlli dei registri di entrata e di uscita, videosorveglianza, registrazioni telefoniche e dati analoghi di cui all', paragrafo 2 di seguito e altre fonti d'informazione. 4.   La sicurezza fisica comprende: — una politica d'accesso applicabile alle persone e ai veicoli che devono accedere ai locali della Commissione, comprese le aree di parcheggio; — un sistema di controllo dell'accesso che comprende guardie, attrezzature e misure tecniche, sistemi d'informazione o una combinazione dei suddetti elementi. 5.   Per garantire la sicurezza fisica, si può procedere come segue: — registrare l'entrata e l'uscita dai locali della Commissione di persone, veicoli, beni e attrezzature; — controllare l'identità nei locali; — ispezionare veicoli, beni e attrezzature con mezzi visivi o tecnici; — impedire a persone, veicoli e beni non autorizzati di accedere ai locali della Commissione.
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