Art. 7
Misure di sicurezza relative alle persone
In vigore dal 13 mar 2015
Misure di sicurezza relative alle persone
1. Nei locali della Commissione è accordato alle persone un livello di protezione adeguato tenendo conto degli obblighi di sicurezza.
2. In caso di gravi rischi per la sicurezza, la direzione generale Risorse umane e sicurezza offre una protezione ravvicinata ai membri della Commissione o ad altro personale laddove una valutazione del rischio ne abbia indicato la necessità per garantirne sicurezza e incolumità.
3. In caso di gravi rischi per la sicurezza, la Commissione può ordinare l'evacuazione dei locali.
4. Le vittime di incidenti o attentati nei locali della Commissione ricevono assistenza.
5. Per prevenire e controllare i rischi per la sicurezza, il personale incaricato può procedere a controlli dei precedenti delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione, al fine di stabilire se il loro accesso ai locali o alle informazioni della Commissione presenti una minaccia per la sicurezza. A tal fine, e conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 e alle disposizioni di cui all', paragrafo 1, il personale incaricato può:
a)
avvalersi di tutte le fonti d'informazione disponibili alla Commissione, tenendo conto dell'affidabilità della fonte;
b)
accedere al fascicolo personale o ai dati che la Commissione detiene sulle persone che assume o intende assumere, o a quelli del personale dell'appaltatore, se debitamente giustificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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