Art. 5

Personale incaricato

In vigore dal 13 mar 2015
Personale incaricato 1.   Solo al personale autorizzato con incarico nominativo conferito dal direttore generale delle risorse umane e della sicurezza, in base alle rispettive funzioni, può essere attribuito il potere di adottare una o più delle seguenti misure: 1) portare armi individuali; 2) condurre le indagini di sicurezza di cui all'; 3) adottare le misure di cui all' secondo quanto specificato nell'incarico. 2.   Gli incarichi di cui al paragrafo 1 sono conferiti per una durata che non supera il periodo durante il quale la persona interessata detiene il posto o la funzione per cui l'incarico è conferito. Tali incarichi sono conferiti conformemente alle disposizioni applicabili di cui all', paragrafo 1. 3.   Per quanto riguarda il personale incaricato, la presente decisione costituisce un'istruzione di servizio ai sensi dell' dello statuto dei funzionari.
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Personale incaricato (Art. 5 Decisione (UE) 2015/443) — Testo vigente | Portale Normativo