Art. 12

Misure di sicurezza relative alle persone e alle cose

In vigore dal 13 mar 2015
Misure di sicurezza relative alle persone e alle cose 1.   Per garantire la sicurezza nella Commissione e al fine di evitare e tenere sotto controllo i rischi, il personale incaricato a norma dell' può, secondo i principi definiti nell', prendere tra l'altro una o più delle misure seguenti: a) la messa in sicurezza dei luoghi e delle prove, compresi i registri di controllo delle entrate e delle uscite e le immagini di videosorveglianza in caso d'incidenti o di comportamenti che possono comportare procedimenti amministrativi, disciplinari, civili o penali; b) misure limitate nei confronti di persone che costituiscono una minaccia per la sicurezza, tra le quali l'ordine di uscire dai locali della Commissione, l'accompagnamento di persone fuori dai locali della Commissione, il divieto di accesso ai locali della Commissione per un periodo di tempo fissato in base a criteri da definire nelle norme di attuazione; c) misure limitate nei confronti degli oggetti che costituiscono una minaccia per la sicurezza, tra le quali la rimozione, il sequestro e l'eliminazione; d) la perquisizione dei locali della Commissione, uffici compresi; e) la perquisizione dei CIS e delle attrezzature, dei dati del traffico telefonico e delle telecomunicazioni, dei registri, dei conti utenti ecc; f) altre misure di sicurezza specifiche con effetto analogo per evitare o tenere sotto controllo i rischi per la sicurezza, in particolare nel contesto dei diritti della Commissione in quanto proprietario o datore di lavoro secondo le disposizioni legislative nazionali applicabili. 2.   In circostanze eccezionali, i membri del personale della direzione Sicurezza della direzione generale Risorse umane e sicurezza, incaricati a norma dell', possono prendere le misure d'emergenza necessarie nel rigoroso rispetto dei principi definiti nell'. Non appena possibile dopo aver preso le suddette misure, essi informano il direttore della direzione Sicurezza, che richiede presso il direttore generale delle risorse umane e della sicurezza il mandato di conferma delle misure prese e di autorizzazione di eventuali ulteriori azioni necessarie, e si mette in contatto, se opportuno, con le autorità nazionali competenti. 3.   Le misure di sicurezza di cui al presente articolo sono documentate nel momento in cui sono prese o, in presenza di rischio immediato o in una situazione di crisi, in un tempo successivo ragionevole. In quest'ultimo caso la documentazione deve includere anche gli elementi su cui si basa la valutazione della presenza di un rischio immediato o di una situazione di crisi. La documentazione può essere concisa, ma deve essere costituita in modo da permettere alla persona oggetto della misura di esercitare i propri diritti di difesa e di protezione dei dati personali conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001, e da consentire un esame della legittimità della misura. Nessuna informazione su misure di sicurezza specifiche dirette a un membro del personale è riportata nel fascicolo personale. 4.   Nel prendere le misure di sicurezza di cui al punto b), la Commissione garantisce inoltre che la persona in questione abbia la possibilità di contattare un avvocato o una persona di fiducia e che sia informata del diritto di ricorrere al garante europeo della protezione dei dati.
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Misure di sicurezza relative alle persone e alle cose (Art. 12 Decisione (UE) 2015/443) — Testo vigente | Portale Normativo