Art. 5

In vigore dal 26 feb 2015
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Polonia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni: a) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario; b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione; c) documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto. 2.   La Polonia informa regolarmente la Commissione sui progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all', paragrafo 1, e degli interessi di cui all', paragrafo 2. Su semplice richiesta della Commissione, essa trasmette immediatamente le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione, oltre a fornire dettagli sull'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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