Art. 3
In vigore dal 26 feb 2015
1. La Polonia recupera dal beneficiario l'aiuto incompatibile di cui all', paragrafo 1.
2. Gli importi da recuperare includono gli interessi a partire dalla data in cui tali importi sono stati messi a disposizione del beneficiario fino alla data del loro recupero effettivo. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (83).
3. A decorrere dalla data di notifica della presente decisione la Polonia annulla tutti i pagamenti ancora previsti a titolo degli aiuti di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:1586:oj#art-3