Art. 3

In vigore dal 26 feb 2015
1.   La Polonia recupera dal beneficiario l'aiuto incompatibile di cui all', paragrafo 1. 2.   Gli importi da recuperare includono gli interessi a partire dalla data in cui tali importi sono stati messi a disposizione del beneficiario fino alla data del loro recupero effettivo. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (83). 3.   A decorrere dalla data di notifica della presente decisione la Polonia annulla tutti i pagamenti ancora previsti a titolo degli aiuti di cui all', paragrafo 2.
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