Art. 2
In vigore dal 26 feb 2015
1. Gli apporti di capitale a favore dell'impresa Aeroporto di Gdynia Kosakowo effettuati tra il 28 agosto 2007 e il 17 giugno 2013 costituiscono un aiuto di Stato, cui la Polonia ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, incompatibile con il mercato interno, ad eccezione della parte di tali apporti di capitale destinata a investimenti necessari per svolgere attività che, conformemente alla decisione C(2013) 4045 final, devono essere considerate attività che rientrano nell'ambito della missione di servizio pubblico.
2. Gli apporti di capitale che la Polonia intende concedere a favore dell'impresa Aeroporto di Gdynia Kosakowo dopo il 17 giugno 2013 per la riconversione dell'aeroporto militare di Gdynia-Kosakowo in un aeroporto civile costituiscono un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. Pertanto, l'aiuto non può essere concesso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:1586:oj#art-2