Art. 16

Funzionamento

In vigore dal 24 feb 2015
Funzionamento 1.   Le riunioni della rete di cooperazione sono presiedute dalla Commissione. 2.   In accordo con la Commissione la rete di cooperazione può creare sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dalla stessa rete Tali sottogruppi sono sciolti una volta espletato il loro mandato. 3.   I membri della rete di cooperazione, gli esperti invitati e gli osservatori rispettano gli obblighi del segreto professionale previsti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché le norme della Commissione in materia di sicurezza relative alla protezione delle informazioni classificate UE, contenute nell'allegato alla decisione della Commissione 2001/844/CE, CECA, Euratom (2). In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti ritenuti idonei. 4.   La rete di cooperazione tiene le proprie riunioni nelle sedi della Commissione. La Commissione assume i compiti di segreteria. 5.   La rete di cooperazione pubblica in un sito web dedicato i propri pareri adottati a norma dell', lettera i). Quando tali pareri contengano informazioni riservate, la rete di cooperazione adotta, a fini di pubblicazione, una versione del parere priva di tali informazioni. 6.   La rete di cooperazione adotta, a maggioranza semplice dei suoi membri, il proprio regolamento interno.
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Funzionamento (Art. 16 Decisione (UE) 2015/296) — Testo vigente | Portale Normativo