Art. 17
Spese di riunione
In vigore dal 24 feb 2015
Spese di riunione
1. La Commissione non corrisponde alcuna remunerazione per la prestazione di servizi alle persone che partecipano alle attività della rete di cooperazione.
2. La Commissione può invece rimborsare le spese di viaggio sostenute dai partecipanti alle riunioni della rete di cooperazione. I rimborsi sono effettuati in conformità alle disposizioni in vigore all'interno della Commissione e nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi della Commissione nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2015:296:oj#art-17