Art. 14
Compiti
In vigore dal 24 feb 2015
Compiti
La rete di cooperazione ha il mandato di:
a)
facilitare la cooperazione fra Stati membri per l'istituzione e il funzionamento del quadro di interoperabilità a norma dell', paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 910/2014, mediante scambio di informazioni;
b)
definire metodi finalizzati a un efficiente scambio di informazioni in relazione a tutti gli aspetti relativi all'identificazione elettronica;
c)
esaminare i documenti pertinenti nel settore dell'identificazione elettronica nonché discutere e sviluppare buone pratiche di interoperabilità e sicurezza per i regimi di identificazione elettronica;
d)
adottare pareri sugli sviluppi relativi al quadro di interoperabilità di cui all', paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 910/2014;
e)
adottare pareri sugli sviluppi in materia di specifiche tecniche minime, norme e procedure relative ai livelli di garanzia di cui all'atto di esecuzione adottato a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 e agli orientamenti che accompagnano tale atto di esecuzione;
f)
adottare orientamenti sull'ambito di applicazione della revisione inter pares e delle sue modalità;
g)
esaminare i risultati delle revisioni inter pares a norma dell';
h)
esaminare il progetto di modulo di notifica compilato;
i)
adottare pareri relativi a come un regime di identificazione elettronica, la descrizione del quale è stata trasmessa a norma dell', lettera g), del regolamento (UE) n. 910/2014, soddisfi i requisiti dell', dell', paragrafi 1 e 2, e dell', paragrafo 1, del citato regolamento e dell'atto di esecuzione di cui all', paragrafo 3, dello stesso regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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