Art. 39

Condizioni speciali

In vigore dal 17 feb 2015
Condizioni speciali 1.   Purché siano stati trasportati direttamente conformemente all', si considerano: 1. prodotti originari di Ceuta e Melilla: a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione: i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'; oppure ii) che tali prodotti siano originari del SEE, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'; 2. prodotti originari del SEE: a) i prodotti interamente ottenuti nel SEE; b) i prodotti ottenuti nel SEE nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione: i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'; oppure ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o del SEE, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'. 2.   Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio. 3.   L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture “SEE” e “Ceuta e Melilla” nella casella 2 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni di origine o sulle dichiarazioni di origine EUR-MED. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni di origine o sulle dichiarazioni di origine EUR-MED. 4.   Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
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Condizioni speciali (Art. 39 Decisione (UE) 2015/285) — Testo vigente | Portale Normativo