Art. 39
Condizioni speciali
In vigore dal 17 feb 2015
Condizioni speciali
1. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente all', si considerano:
1.
prodotti originari di Ceuta e Melilla:
a)
i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
b)
i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
i)
che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell';
oppure
ii)
che tali prodotti siano originari del SEE, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all';
2.
prodotti originari del SEE:
a)
i prodotti interamente ottenuti nel SEE;
b)
i prodotti ottenuti nel SEE nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
i)
che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell';
oppure
ii)
che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o del SEE, purché siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture “SEE” e “Ceuta e Melilla” nella casella 2 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni di origine o sulle dichiarazioni di origine EUR-MED. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni di origine o sulle dichiarazioni di origine EUR-MED.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
Storico versioni
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