Art. 5

Controlli sulla qualità dei dati

In vigore dal 11 feb 2015
Controlli sulla qualità dei dati Le ANC verificano e assicurano la qualità e l'affidabilità dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione trasmessi alla BCE. Le ANC applicano controlli di qualità per valutare se i fattori per il calcolo della contribuzione siano stati calcolati in linea con la metodologia indicata all'. La BCE non corregge o modifica i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione forniti dai soggetti obbligati al pagamento. Ogni correzione o modifica dei dati è effettuata dai soggetti obbligati al pagamento e da essi trasmessa alle ANC. Le ANC trasmettono alla BCE ogni dato corretto o modificato che ricevono. Nel trasmettere i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione, le ANC: a) forniscono informazioni su ogni significativa evoluzione indicata da tali dati; e b) comunicano alla BCE le ragioni di ogni correzione o modifica sostanziale dei dati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:530:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo