Art. 4
Date di invio
In vigore dal 11 feb 2015
Date di invio
1. Le ANC trasmettono alla BCE i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione entro e non oltre la fine della giornata lavorativa del decimo giorno lavorativo successivo alle date di invio indicate nell', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41). Di seguito, la BCE verifica i dati ricevuti entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione. Ove richieste in proposito dalla BCE, le ANC forniscono spiegazioni o chiarimenti sui dati. La BCE rende definitivi i dati il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data di invio interessata.
2. Nel momento in cui rende definitivi i dati in conformità al paragrafo 1, la BCE garantisce ai soggetti obbligati al pagamento l'accesso a tali dati definitivi. I soggetti obbligati al pagamento dispongono di cinque giorni lavorativi per presentare le proprie osservazioni sui dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione, nel caso in cui li considerino non corretti. Di seguito, si procede all'applicazione dei fattori per il calcolo della contribuzione per determinare i contributi annuali per l'attività di vigilanza.
Storico versioni
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