Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 feb 2015
Definizioni
Ai fini della presente decisione, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), in aggiunta alla seguente definizione:
per «giorno lavorativo» si intende un giorno che non sia un sabato, una domenica né un giorno festivo nello Stato membro in cui ha sede l'ANC interessata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2015:530:oj#art-2