Art. 2

Definizioni

In vigore dal 11 feb 2015
Definizioni Ai fini della presente decisione, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui all' del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), in aggiunta alla seguente definizione: per «giorno lavorativo» si intende un giorno che non sia un sabato, una domenica né un giorno festivo nello Stato membro in cui ha sede l'ANC interessata.
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eli:dec:2015:530:oj#art-2

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