Art. 7
Metodologia per il calcolo dei fattori per il calcolo della contribuzione
In vigore dal 11 feb 2015
Metodologia per il calcolo dei fattori per il calcolo della contribuzione
1. Il dato relativo all'importo complessivo dell'esposizione al rischio da segnalare è ricavato dalla regolare segnalazione effettuata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (3). Si applicano i seguenti requisiti di calcolo specifici.
a)
Per un gruppo vigilato che non ha filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti o paesi terzi, l'importo complessivo dell'esposizione al rischio del gruppo è determinato facendo riferimento al modello «Requisiti di fondi propri» del Common Solvency Ratio Reporting (COREP) contenuto nell'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (di seguito «il modello sui requisiti di fondi propri»).
b)
Per un gruppo vigilato che ha filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti o paesi terzi, l'importo complessivo dell'esposizione al rischio del gruppo è determinato facendo riferimento al modello sui requisiti di fondi propri, con l'opzione di dedurre il contributo delle filiazioni che sono stabilite in uno Stato membro non partecipante o in paesi terzi dall'importo complessivo dell'esposizione al rischio del gruppo, facendo riferimento al modello «Solvibilità del gruppo: informazioni sulle filiazioni» del COREP, contenuto nell'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Se i dati sul contributo delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti o in paesi terzi non sono disponibili nel modello «Solvibilità del gruppo: informazioni sulle filiazioni» del COREP ai fini del calcolo dei contributi per le attività di vigilanza i soggetti obbligati al pagamento possono trasmettere essi stessi tali dati alle ANC.
c)
Se l'ente creditizio tenuto a contribuzione non fa parte di un gruppo vigilato, l'importo complessivo dell'esposizione al rischio è determinato facendo riferimento al modello sui requisiti di fondi propri.
2. Il dato relativo alle attività totali da segnalare dovrebbe corrispondere all'importo delle attività totali indicato dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (4). Se le attività totali non possono essere determinate facendo riferimento a tale articolo, sono determinate sulla base dei dati seguenti.
a)
Per un gruppo vigilato che ha esclusivamente filiazioni stabilite negli Stati membri partecipanti, per determinare le attività totali si utilizzano i pacchetti di segnalazioni (reporting packages) usati dai soggetti vigilati per la redazione dei conti consolidati a livello di gruppo. Un revisore certifica le attività totali del gruppo vigilato effettuando un'appropriata verifica sui pacchetti di segnalazioni.
b)
Per un ente creditizio tenuto a contribuzione che non fa parte di un gruppo vigilato ma ha una impresa madre stabilita in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, per determinare le attività totali si utilizzano i pacchetti di segnalazioni usati dall'ente creditizio tenuto a contribuzione per la redazione dei conti consolidati a livello di gruppo. Un revisore certifica le attività totali dell'ente creditizio tenuto a contribuzione effettuando un'appropriata verifica sui pacchetti di segnalazioni.
c)
Nel caso in cui le attività totali di una succursale tenuta a contribuzione siano calcolate sulla base di dati statistici segnalati ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) (5), un revisore certifica le attività totali della succursale tenuta a contribuzione effettuando un'appropriata verifica del suo bilancio.
3. Per un gruppo vigilato che ha filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti o in paesi terzi, le attività totali sono determinate in conformità a una delle seguenti opzioni.
a)
Le attività totali possono essere determinate sulla base dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) (incluse le filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti o in paesi terzi). Se le attività totali non possono essere determinate facendo riferimento a tale articolo, sono determinate in conformità all', paragrafo 2, lettera a), della presente decisione.
b)
Le attività totali possono essere determinate aggregando le attività totali indicate nei rendiconti finanziari obbligatori di tutti i soggetti vigilati all'interno del gruppo stabiliti negli Stati membri partecipanti, se disponibili, o altrimenti aggregando le attività totali riportate nel pacchetto o nei pacchetti di segnalazioni usati dai soggetti vigilati o dal gruppo di enti creditizi tenuti a contribuzione per la redazione dei conti consolidati a livello di gruppo. Al fine di evitare un doppio conteggio, il soggetto obbligato al pagamento ha la facoltà di eliminare nel processo di consolidamento le posizioni infragruppo tra tutti i soggetti vigilati del gruppo stabiliti in Stati membri partecipanti. L'avviamento incluso nei bilanci consolidati dell'impresa madre di un gruppo vigilato dovrebbe essere incluso nell'aggregazione; l'esclusione dell'avviamento imputato a filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti o paesi terzi è facoltativa. Nel caso in cui un soggetto obbligato al pagamento utilizzi i rendiconti finanziari obbligatori, un revisore certifica che le attività totali corrispondono all'importo delle attività totali indicato nei rendiconti finanziari obbligatori sottoposti a revisione dei singoli soggetti vigilati. Nel caso in cui un soggetto obbligato al pagamento utilizzi i pacchetti di segnalazioni, un revisore certifica le attività totali usate per il calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza effettuando un'appropriata verifica sui pacchetti di segnalazioni utilizzati. In tutti i casi, il revisore conferma che il procedimento di aggregazione non si discosta dalla procedura indicata nella presente decisione e che il calcolo effettuato dal soggetto obbligato al pagamento è coerente con il metodo contabile adottato per consolidare i conti del gruppo di soggetti tenuti a contribuzione.
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