Art. 3
Richieste di pagamento
In vigore dal 28 gen 2015
Richieste di pagamento
Entro sei mesi dalla data limite fissata nella decisione di finanziamento o dalla conferma dell'eradicazione della malattia, se anteriore, gli Stati membri presentano alla Commissione:
a)
la richiesta di pagamento dei costi ammissibili sostenuti, utilizzando un documento in formato elettronico secondo il modello di cui all'allegato III della presente decisione;
b)
i costi dettagliati a sostegno della richiesta di pagamento, con informazioni particolareggiate sui costi sostenuti e pagati per le diverse categorie di spesa ammissibili, per mezzo di un documento in formato elettronico secondo il modello di cui all'allegato IV della presente decisione;
c)
una relazione tecnica secondo l'allegato V della presente decisione.
Storico versioni
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