Art. 4
Tasso di conversione
In vigore dal 28 gen 2015
Tasso di conversione
Se gli importi dei costi stimati o delle spese sostenute da uno Stato membro sono in una valuta diversa dall'euro, lo Stato membro interessato li converte in euro applicando il tasso di cambio più recente fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la domanda di sovvenzione è presentata dallo Stato membro.
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