Art. 1

Informazioni preliminari

In vigore dal 28 gen 2015
Informazioni preliminari Entro 30 giorni dalla conferma ufficiale dell'insorgenza di una delle malattie elencate nell'allegato I di tale regolamento, gli Stati membri forniscono informazioni preliminari sulle categorie di animali o di prodotti interessati e il valore di mercato di ciascuna di tali categorie, utilizzando un documento in formato elettronico secondo il modello di cui all'allegato I della presente decisione. Contemporaneamente gli Stati membri forniscono una descrizione delle azioni in corso e programmate e indicano la legislazione per la determinazione del valore degli animali e dei prodotti oggetto di indennizzo.
Storico versioni

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