Art. 3

Funzionamento del SAR

In vigore dal 13 nov 2014
Funzionamento del SAR 1.   Il contabile adotta le disposizioni tecniche necessarie per l'applicazione effettiva del SAR e la relativa vigilanza. Il contabile inserisce, modifica, rinnova o elimina gli avvisi SAR su richiesta dell'ordinatore competente. 2.   Il contabile adotta misure di esecuzione per gli aspetti tecnici e definisce le relative procedure, anche nel campo della sicurezza. Il contabile notifica tali misure ai servizi della Commissione e alle agenzie esecutive.
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Funzionamento del SAR (Art. 3 Decisione (UE) 2014/792) — Testo vigente | Portale Normativo