Art. 5

Accesso al SAR

In vigore dal 13 nov 2014
Accesso al SAR I servizi della Commissione e le agenzie esecutive hanno accesso diretto alle informazioni contenute nel SAR tramite il sistema contabile centrale della Commissione. I servizi della Commissione o le agenzie esecutive responsabili di un sistema locale possono utilizzare il sistema contabile centrale per avere accesso alle informazioni contenute nel SAR, a condizione che sia garantita la coerenza dei dati tra il sistema locale e il sistema contabile centrale.
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Accesso al SAR (Art. 5 Decisione (UE) 2014/792) — Testo vigente | Portale Normativo