Art. 1
Oggetto, campo di applicazione e finalità
In vigore dal 13 nov 2014
Oggetto, campo di applicazione e finalità
1. La presente decisione istituisce il sistema di allarme rapido («SAR») che gli ordinatori della Commissione e le agenzie esecutive devono utilizzare in sede di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e di tutti gli altri fondi gestiti dall'Unione.
2. Il SAR contribuisce alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e alla salvaguardia della sua immagine, alla lotta contro le frodi e a una sana gestione finanziaria.
3. Lo scopo del SAR è:
a)
informare, mediante la registrazione degli avvisi, gli ordinatori competenti della Commissione e delle agenzie esecutive che una persona potrebbe rappresentare una minaccia per gli interessi finanziari e l'immagine dell'Unione o per tutti gli altri fondi gestiti dall'Unione, nonché
b)
consentire all'ordinatore competente di effettuare verifiche o di adottare le misure del caso, comprese quelle di cui alla sezione 4, in base ad avvisi.
4. Le informazioni contribuiscono a garantire:
a)
la prevenzione dei rischi per mezzo di una verifica basata su informazioni, fornite tempestivamente, relative a persone per le quali si sospettino o si siano constatati:
—
errori sostanziali o irregolarità,
—
illeciti professionali,
—
gravi violazioni contrattuali oppure
—
frodi, corruzione o altre attività illegali lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'articolo 141 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 (9);
b)
l'esclusione di una persona a norma dell'articolo 106, paragrafo 1, e dell'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (il «RF»).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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