Art. 1

In vigore dal 29 ott 2014
La presente decisione si applica ai prodotti identificati dai numeri di riferimento della richiesta nello Stato membro di riferimento, come previsto dal registro per i biocidi: 2010/2709/7626/UK/AA/8666 2010/2709/8086/UK/AA/9499 2010/2709/7307/UK/AA/8801
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