Art. 1
In vigore dal 29 ott 2014
La presente decisione si applica ai prodotti identificati dai numeri di riferimento della richiesta nello Stato membro di riferimento, come previsto dal registro per i biocidi:
2010/2709/7626/UK/AA/8666
2010/2709/8086/UK/AA/9499
2010/2709/7307/UK/AA/8801
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2014:756:oj#art-1