Art. 3
In vigore dal 29 ott 2014
Se i biocidi sono utilizzati per l'immersione automatizzata, le autorizzazioni identificate con il numero di riferimento della richiesta 2010/2709/7626/UK/AA/8666 prevedono che l'etichettatura dei prodotti deve contenere le seguenti istruzioni:
«Il prodotto (inserire il nome del prodotto) deve essere usato esclusivamente in processi di immersione interamente automatizzati in cui tutte le fasi del processo di trattamento e di asciugatura sono meccanizzate e avvengono senza manipolazioni, inclusa la fase di trasporto degli articoli trattati dalla vasca di immersione al sito di drenaggio/asciugatura e stoccaggio (se non asciutti in superficie al momento dello stoccaggio). Se del caso, gli articoli lignei da trattare devono essere adeguatamente fissati (per es. per mezzo di cinghie o morse) prima del trattamento e durante il processo di immersione e non devono essere manipolati fino ad asciugatura superficiale avvenuta.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2014:756:oj#art-3